Gli atti di attribuzione di patrimonio posti in essere da trust esteri che risultano formati all’estero, sono soggetti a obbligo di registrazione nei casi seguenti:
a) ipotesi previste dall’art. 2, c. 1, lett. d) D.P.R. 131/1986, ossia quando “comportano trasferimento della proprietà o costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato”;
b) nell’ipotesi indicata dall’art. 55, c. 1-bis del TUS che dispone la registrazione in termine fisso per “gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all’estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato”.
Infine, con riferimento alla determinazione del patrimonio vengono ripresi i dettami dell’art. 45, c. 4-quater del Tuir: “qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito”.
Alle predette attribuzioni di patrimonio è pertanto applicabile l’imposta sulle successioni e donazioni, ai sensi dell’art. 2, c. 47 D.L. 262/2006, sussistendone i presupposti.
In questo senso, la prima ipotesi sub a) è legata alla territorialità dell’imposta di successione e donazione e si applica, su determinati beni presenti...