IVA 18 Dicembre 2023

Trustee e intersezione strutturale con l’istituzione del trust

Il Notariato, nell’esaminare lo status di soggetto passivo ai fini Iva del Trust, passa in rassegna le posizioni della giurisprudenza e dell’Amministrazione Finanziaria. Nonostante la lacuna di legge quella dell’Agenzia delle Entrate si rappresenta come preferibile. 

Il Consiglio nazionale del Notariato ha affrontato, con lo studio n. 69-2023/T, il tema relativo alla rilevanza ai fini Iva del trust con la rappresentazione della posizione della giurisprudenza di Cassazione (sent. nn. 10105/2014, 3735/2015, 3737/2015, 17563/2021 e 20808/2022) e dell’interpretazione dell’Amministrazione Finanziaria (circ. nn. 48/E/2007 e 34/E/2022). In particolare, la Cassazione, con le sentenze nn. 17563/2021 e 20808/2022, ha ritenuto che, mentre nel comparto ai fini delle imposte sul reddito (Ires) la soggettività passiva del trust è stata normativamente riconosciuta, in mancanza di una previsione legislativa esplicita il medesimo status soggettivo non può essere ritenuto riconosciuto ai fini dell’imposta di registro e dell’Iva. Tale status di soggetto, sempre per il giudice di legittimità, può essere intravisto nel disponente dato che lo strumento giuridico risulta funzionale al perseguimento delle sue finalità, per cui l’operazione va ricondotta all’attività da questi svolta nella propria sfera imprenditoriale. Il trust, quindi, andrebbe inteso, secondo questa visione a una sorta di mera “articolazione” dell’impresa del disponente. Per l’Amministrazione Finanziaria invece bisogna riservare maggiore attenzione agli atti istitutivi e di dotazione del trust per cui “il trust residente dovrà necessariamente dotarsi di un proprio codice...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.