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IVA 29 Aprile 2026

Turismo equestre e Iva: profili fiscali 2026 per ASD e agriturismi

Dall'analisi del rinvio al 2036 dell'esenzione per le ASD al trattamento delle imprese agricole. Focus sulle aliquote ordinarie al 22% e sulla detrazione forfetaria del 50% spettante per le attività connesse e agrituristiche.

L'ippoturismo, o turismo equestre, rappresenta un settore in continua espansione all'interno dell'offerta ricettiva e sportiva italiana. Tuttavia, dal punto di vista fiscale, alla domanda "qual è l'aliquota Iva per le passeggiate a cavallo?" non esiste una risposta univoca. Il trattamento ai fini dell'Iva varia profondamente in base alla natura giuridica del soggetto erogatore e al rapporto instaurato con l'utente. Per fare chiarezza nell'anno d'imposta 2026, è necessario suddividere la casistica in 3 macrocategorie: enti sportivi dilettantistici, imprese agricole e società commerciali ordinarie.

Regime per associazioni e società sportive (ASD/SSD) - La fetta più ampia del turismo equestre è gestita da centri ippici costituiti in forma di ASD o SSD. Per queste realtà, il 2026 si è aperto con una conferma importante: le disposizioni di fine 2025 hanno ufficialmente rinviato al 1.01.2036 l'entrata in vigore del regime di esenzione Iva (ex art. 10 D.P.R. 633/1972). Di conseguenza, per tutto il 2026 restano valide le disposizioni storiche.
- per i tesserati/soci, i corrispettivi specifici versati per le attività sportive e le passeggiate didattiche restano nel regime di esclusione (fuori campo Iva ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 633/1972). Non sussiste pertanto, alcun obbligo di fatturazione elettronica per queste entrate istituzionali;
- per i non tesserati, se l'escursione è rivolta a un turista occasionale, l'operazione è considerata commerciale e sconta l'aliquota ordinaria del 22%, con i relativi obblighi di certificazione.

Aziende agricole e agriturismi - Molto frequente è la casistica dell'imprenditore agricolo che offre l'ippoturismo per diversificare l'offerta aziendale. In questo ambito la prestazione sconta sempre l'aliquota al 22%, ma gode di regimi di detrazione agevolati:
- attività agricole connesse (art. 2135 c.c.). Se il turismo equestre è qualificato come attività ricreativa connessa a quella agricola principale, l'imprenditore applica il regime speciale Iva (art. 34-bis D.P.R. 633/1972). In questo caso, fermo restando l'addebito dell'Iva ordinaria al 22% al cliente, l'imposta a debito da versare all'Erario viene abbattuta avvalendosi di una detrazione forfetizzata del 50% (sostituendo di fatto la detrazione analitica dell'Iva sugli acquisti);
- servizi in regime di agriturismo. Se la passeggiata viene offerta agli ospiti della struttura agrituristica, l'aliquota applicata resta il 22% (il 10% è riservato solo a vitto e alloggio). Tuttavia, applicando il regime speciale di cui alla L. 413/1991, l'azienda beneficia di una detrazione forfettaria del 50% sull'Iva relativa alle prestazioni agrituristiche, rendendo il carico fiscale identico a quello delle attività connesse.

Imprese commerciali ordinarie - Se il centro ippico è organizzato come una pura impresa commerciale (es. S.r.l. ordinaria) fuori dai regimi sopra citati, l'attività si configura come prestazione di servizi turistico-ricreativi. In assenza di normative di favore, a queste prestazioni si applica in via residuale e obbligatoria l'aliquota Iva standard del 22%.

Nonostante il rinvio al 2036, il regime di “esclusione” per le ASD è al tramonto. Nel 2026 permane la gestione semplificata per i soci, ma aumenta il rigore nella distinzione tra attività istituzionale (didattica e sportiva) e commerciale (escursioni turistiche). Risulta rischioso utilizzare il tesseramento istantaneo per dissimulare la natura commerciale della prestazione ed eludere l’Iva al 22%: con l’incrocio delle banche dati digitali, i controlli sono diventati estremamente incisivi. In assenza di una reale componente didattica o agonistica, l’Agenzia delle Entrate riqualificherà i proventi come commerciali, sanzionando le prestazioni ludiche rivolte a utenti occasionali.