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Imposte e tasse 03 Ottobre 2018

Tutto quanto avreste voluto sapere sui beni significativi


L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di applicazione dell’IVA, nella misura agevolata del 10%, sulle prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di fabbricati abitativi, con particolare riferimento ai beni significativi (circolare 12.07.2018, n. 15/E). In particolare, la norma chiarisce che la determinazione del valore va effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale: in presenza di questa autonomia, i componenti o le parti staccate non devono essere ricompresi nel valore del bene, ma in quello della prestazione (e quindi assoggettati ad aliquota IVA ridotta del 10%); in caso contrario, devono confluire nel valore dei beni significativi e non in quello della prestazione se costituiscono parte integrante del bene, concorrendo alla sua normale funzionalità. Si ricorda che i beni significativi sono: - ascensori e montacarichi; - infissi esterni e interni; - caldaie; - videocitofoni; - apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; - sanitari e rubinetteria da bagni; - impianti di sicurezza. Come è noto, l’IVA al 10% si applica sul costo del servizio, sui beni accessori e sulle parti staccate; per il bene significativo, l’IVA al 10% si applica fino a concorrenza di tali costi. Esempio - Costo totale dell’intervento = 10.000 euro di cui: - costo per la manodopera: 4.000 euro; - costo dei beni significativi (per esempio,...

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