L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di applicazione dell’IVA, nella misura agevolata del 10%, sulle prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di fabbricati abitativi, con particolare riferimento ai beni significativi (circolare 12.07.2018, n. 15/E).
In particolare, la norma chiarisce che la determinazione del valore va effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale: in presenza di questa autonomia, i componenti o le parti staccate non devono essere ricompresi nel valore del bene, ma in quello della prestazione (e quindi assoggettati ad aliquota IVA ridotta del 10%); in caso contrario, devono confluire nel valore dei beni significativi e non in quello della prestazione se costituiscono parte integrante del bene, concorrendo alla sua normale funzionalità. Si ricorda che i beni significativi sono:
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni e interni;
- caldaie;
- videocitofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- sanitari e rubinetteria da bagni;
- impianti di sicurezza.
Come è noto, l’IVA al 10% si applica sul costo del servizio, sui beni accessori e sulle parti staccate; per il bene significativo, l’IVA al 10% si applica fino a concorrenza di tali costi.
Esempio - Costo totale dell’intervento = 10.000 euro di cui:
- costo per la manodopera: 4.000 euro;
- costo dei beni significativi (per esempio,...