Secondo il vecchio detto “paese che vai, usanza che trovi”, ogni terra ha i propri costumi. Così funziona anche in molti uffici locali dell'Agenzia delle Entrate. Prassi difformi infatti si rilevano sul territorio nazionale in relazione alle modalità di gestione dell'accertamento. Si pensi, ad esempio, all'accertamento con adesione, procedura peraltro un po' snobbata dagli uffici da quando è in vigore la mediazione tributaria.
La norma, a dire il vero, nasce debole nel momento in cui non impone l'obbligo di esperire la fase di adesione che è una mera facoltà, sia per il contribuente che per l'Amministrazione Finanziaria. Il D.Lgs. 218/1997 detta termini e regole per lo svolgimento della procedura, stabilendo peraltro che nell'istanza, redatta in carta libera, il contribuente debba indicare il proprio recapito, anche telefonico. Molti uffici contattano il richiedente telefonicamente, altri a mezzo posta elettronica, altri ancora a mezzo PEC.
A proposito di PEC, le Entrate, in risposta a un preciso quesito, hanno confermato che anche l'istanza ex art. 6 D.Lgs. 218/1997 può essere presentata a mezzo PEC, richiamando l'art. 38 D.P.R. 445/2000 (secondo cui tutte le istanze e le dichiarazioni presentate agli uffici della Pubblica amministrazione possono essere inoltrate a mezzo fax e in via telematica) e gli art. 65 e 48, c. 2 D.Lgs. 82/2005 (CAD – codice di amministrazione digitale)...