Ennesima riscrittura, in particolare per condominio e seconde case. Tra gli altri emendamenti al Decreto Rilancio uno sconto del 20% in caso di addebito diretto delle imposte locali.
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L’ultima formula del D.L. 34/2020, in sede di conversione, apporta numerose modifiche in materia di bonus 110%, ammettendo seconde case unifamiliari, Onlus e gli edifici plurifamiliari, purchè abbiano accessi all’esterno indipendenti;
limiti di spesa: sono ridotti i limiti di spesa per isolamento termico in base alle dimensioni delle singole unità immobiliari condominiali:
condomìnio da 2 a 8 unità immobiliari: limite di € 40.000 per unità (€ 20.000 se si sostituisce il vecchio impianto con la caldaia a condensazione);
condominio da 9 unità in su: limite di € 30.000 (€ 15.000 per la caldaia a condensazione).
edifici unifamiliari o plurifamiliari con accesso autonomo dall’esterno: limite di € 50.000 per unità immobiliare. Per la sostituzione dell’impianto con caldaia a condensazione o pompa di calore i limiti sono di € 20.000 (edifici da 1 a 8 unità) e € 15.000 (dalle 9 in su); per gli edifici unifamiliari (o plurifamiliari con le caratteristiche di autonomia) il tetto di spesa è di € 30.000 a unità;
immobili vincolati: qualunque intervento di efficientamento energetico sale al 110% di detrazione anche senza effettuare gli interventi “trainanti”, se sono resi impossibili dal vincolo stesso;
demolizione con ricostruzione dell’edificio: può beneficiare del 110% se, a fine lavori, rispetta i requisiti del...