Scorrendo le modifiche introdotte al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza è netta la sensazione che alcune di queste abbiano diretta attinenza al periodo storico che stanno attraversando le imprese, in primis la data dell'entrata in vigore, che dall'agosto di quest'anno è stata differita al 1.09.2021. Soffermandoci poi su alcune singole modifiche, rilevano le seguenti: nella definizione di crisi di cui all'art. 2, c. 1, la locuzione “difficoltà economico-finanziaria” è stata sostituita con “squilibrio economico-finanziario”, una correzione importante perché la “difficoltà” può essere transitoria, mentre lo “squilibrio” indica una fase di instabilità più seria.
La rubrica dell'art. 13 è stata modificata con “Indicatori e indici della crisi”, inserendo il termine “indici” prima assente. E' probabile che il legislatore abbia voluto rafforzare il concetto di segnali o sintomi prodromi della crisi, sollecitando gli operatori economici a porre attenzione alle situazioni avvisaglie di crisi. In tal senso, il comma 1 è stato sostituito per intero: infatti, è prescritto che gli appositi indici devono dare evidenza: “della non sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi”; “dell'assenza di prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a 6 mesi, nei 6 mesi successivi”; “della non sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare”; della “inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi”. Rispetto alla precedente versione, le modifiche rafforzano il rilievo negativo dei citati aspetti, sebbene non possa escludersi che il legislatore abbia voluto porre rimedio ai precedenti errori di formulazione.
In ordine all'obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati di cui all'art. 15 del Codice, sono stati modificati i limiti che impongono tale obbligo all'Agenzia delle Entrate in relazione all'ammontare totale del debito Iva scaduto e non pagato, che scatta quando dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche risultano importi superiori a:
- 100.000 Euro, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente non supera 1 milione;
- 500.000 Euro, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente non supera 10 milioni;
- 1.000.000 Euro, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente supera 10 milioni.
Inoltre, è fissato in 60 giorni dalla comunicazione di irregolarità il limite di tempo entro il quale l'Agenzia delle Entrate deve effettuare l'avviso al debitore.
Per quanto riguarda gli assetti organizzativi societari di cui all'art. 2086 C.C., l'art. 40 del Decreto apporta le seguenti modifiche alle norme del Codice Civile:
- art. 2257 (società semplici): l'istituzione degli assetti organizzativi societari spetta esclusivamente agli amministratori e, salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri;
- art. 2380-bis (società per azioni): l'istituzione degli assetti organizzativi societari compete esclusivamente agli amministratori;
- art. 2409-novies (sistema dualistico): l'istituzione degli assetti organizzativi societari spetta esclusivamente al consiglio di gestione;
- art. 2475 (società a responsabilità limitata): l'istituzione degli assetti organizzativi societari compete esclusivamente agli amministratori e, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci ai sensi dell'art. 2479.
