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Imposte e tasse 19 Maggio 2020

Un anno in più per la notifica di atti impositivi: quali sì e quali no

L'Amministrazione Finanziaria guadagna tempo, ma non per quanto riguarda l'accertamento.

Il decreto c.d. “Cura Italia” ha previsto, all'art. 67, la sospensione dall'8.3.2020 sino al 31.05.2020 dei termini relativi alle attività di controllo, accertamento, riscossione e contenzioso per il Fisco, fatti salvi gli atti relativi alla liquidazione delle imposte e al controllo formale. Tale norma è coerente con la disposizione di carattere generale di cui all'art. 12 D.Lgs. 159/2015. Il rinvio a tale ultima norma avrebbe comportato la proroga fino al 31.12.2022 dei termini di accertamento in scadenza nel corso del 2020. La proroga per la notifica di accertamenti fino al 31.12.2022 avrebbe riguardato: • accertamenti infrannuali in scadenza nel 2020 (es. accertamenti sull'imposta di registro); • accertamenti per imposte dirette e Iva per il periodo d'imposta 2015 (o 2014 in caso di omessa dichiarazione). In sede di conversione in L. 27/2020, tale rinvio è stato eliminato. La legge di conversione ha modificato l'art. 67, c. 4 prevedendo che, con riferimento ai termini di decadenza e prescrizione delle attività degli enti impositori, si applichino solo l'art. 12, cc. 1 e 3 (e non anche il comma 2). Ha prevalso la volontà di cancellare dal decreto “Cura Italia” la proroga di 2 anni dei termini di accertamento: a fronte del differimento dei termini di versamento per qualche mese, il Fisco avrebbe goduto di una proroga dei termini di accertamento di 2 anni. Ciò porta...

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