La Corte di Giustizia Ue ha recentemente sancito che il diritto alla detrazione Iva non è precluso qualora l’accordo soddisfi i requisiti sostanziali per il recupero dell’imposta pagata da parte del cessionario/committente.
La Corte di Giustizia UE, con sentenza 29.09.2022 (C-235/21), ha stabilito che un contratto alla cui conclusione non è stata rilasciata fattura, può a tutti gli effetti essere assimilato a quest’ultima purché contenga tutte le informazioni necessarie all’Amministrazione Finanziaria di uno Stato membro per stabilire se risultano soddisfatti o meno i requisiti sostanziali per esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva. La pronuncia ha tenuto conto della Sesta direttiva CE 28.11.2006, n. 112:
art. 203: l’Iva è dovuta da chiunque indichi tale imposta in una fattura;
art. 218 - Nozione di fattura - Ai fini della presente direttiva gli Stati membri accettano come fattura ogni documento o messaggio cartaceo o elettronico che soddisfa le condizioni stabilite dal presente capo;
art. 226 - Contenuto delle fatture - Ogni documento emesso deve riportare la data, il numero di emissione, la natura e la quantità dei beni, l’aliquota applicata, l’imposta da pagare ecc.
Da un lato, stante la prevalenza della sostanza sulla forma, l’orientamento può essere accolto con favore; dall’altro il decisum appare alquanto controverso rispetto al nostro sistema di controllo del pagamento Iva e del diritto alla detrazione Iva da parte del cessionario/committente.
Come scritto in sentenza, il rischio di perdita di gettito fiscale viene superato ove l’Amministrazione Finanziaria disponga delle...