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Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto 07 Febbraio 2026

Un pacchetto di agevolazioni fiscali per i soggetti disabili

Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità sono numerose e mirano a supportare mobilità, autonomia e spese sanitarie.

Definizione e soggetti - La persona con disabilità è definita dal D.Lgs. 62/2024 (Mod. L. 104/1992) come colui che presenta compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che ostacolano la partecipazione alla vita sociale, accertate da valutazione di base. Beneficiari principali: non vedenti, sordi, disabili psichici/mentali con indennità di accompagnamento, gravi limitazioni deambulatorie/pluriamputati, ridotte capacità motorie. Familiari con disabile a carico (reddito pari o inferiore a 2.840,51 euro o 4.000 euro con figli con meno di 24 anni) possono fruire delle stesse.

Agevolazioni auto - Possono usufruire delle agevolazioni auto le persone non vedenti, sorde, con disabilità psichica o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento, con grave limitazione della capacità di deambulazione o con pluriamputazioni o con ridotte o impedite capacità motorie.
Per l’acquisto dei mezzi di locomozione la persona con disabilità ha diritto a una detrazione dall’Irpef, pari al 19% del costo sostenuto (comprensivo di Iva) e va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.
È applicabile l’Iva al 4%, anziché al 22%, sull’acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido, 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.
È possibile essere esentati dal pagamento del bollo auto. L’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata alla persona con disabilità sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico.
I veicoli destinati al trasporto o alla guida di persone con disabilità sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà.

Spese sanitarie e ausili - Sono interamente deducibili dal reddito complessivo della persona con disabilità le spese mediche generiche (per esempio, le prestazioni rese da un medico, o l’acquisto di farmaci o medicinali) e le spese di “assistenza specifica”. Si considerano di assistenza specifica le spese sostenute per: l’assistenza infermieristica e riabilitativa; le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale (se dedicate esclusivamente all’assistenza diretta della persona); le prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all’attività di animazione e di terapia occupazionale.
Per determinate spese sanitarie e per l’acquisto di mezzi di ausilio è riconosciuta una detrazione dall’Irpef del 19%. In particolare, possono essere detratte dall’imposta, per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche).
Si applica l’aliquota Iva agevolata del 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento delle persone con disabilità.

Detrazione per le polizze assicurative - In generale, sono detraibili dall’Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per le polizze assicurative che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa derivante, o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha la possibilità di recedere dal contratto.
L’importo complessivamente detraibile è pari a: 530 euro per le assicurazioni che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente; 1.291,14 euro (al netto dei premi per le assicurazioni precedenti) per quelle che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Imposta agevolata su successioni e donazioni - La normativa tributaria riconosce un trattamento agevolato quando a beneficiare del trasferimento è una persona con necessità di sostegno elevato o molto elevato, riconosciuta tale ai sensi della L. 104/1992. In questi casi, infatti, è previsto che l’imposta dovuta dall’erede, o dal beneficiario della donazione, si applichi solo sulla parte della quota ereditata (o donata) che supera l’importo di 1,5 milioni di euro.