Il Disegno di legge che mira al cambiamento della disciplina dei rapporti professionali con oggetto la prestazione d’opera intellettuale ha ottenuto nei giorni scorsi il via libera della Camera. La norma prevede tariffe professionali aderenti a parametri proposti ogni 2 anni degli Ordini professionali e sanciti da decreti ministeriali.
L’equo compenso può essere definito come il corrispettivo minimo e adeguato da versare a un professionista in base alla quantità e alla qualità del lavoro da lui prestato. Riservato in primis ai soli avvocati, oggi l’equo compenso è esteso ad altre categorie di professionisti e di lavoratori autonomi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti o meno a un Ordine.
Ai sensi dell’art. 2 del DDL, l’equo compenso si applica alle prestazioni professionali poste in essere da avvocati, da professionisti iscritti agli Ordini e Collegi di cui ai DD.MM. adottati ai sensi dell'art. 9 D.L. 24.01.2012, n. 1, nonché per i professionisti non iscritti agli Ordini e ai Collegi.
I precetti normativi si applicano ai rapporti professionali di prestazione d’opera intellettuale regolati da convenzioni aventi a oggetto lo svolgimento delle attività professionali in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, e anche a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese sopra indicate.
Si evidenzia che l’art. 2, c. 3 del DDL prevede altresì che l’equo compenso si applichi alle prestazioni rese dai professionisti in favore della Pubblica Amministrazione e delle società a partecipazione pubblica. Non si applica, invece, alle prestazioni in favore di società veicolo di cartolarizzazione, né in favore degli Agenti della riscossione. Gli Agenti della riscossione garantiranno comunque, all’atto del conferimento dell’incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all’importanza dell’opera, tenendo conto, in ogni caso, dell’eventuale ripetitività della prestazione richiesta.
Ai sensi dell’art. 3 del DDL, sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, tenendo conto, a tale fine, anche dei costi sostenuti dal prestatore d’opera.
Sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l’anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall’incarico o dall’affidamento tra il cliente e il professionista.
Assodato la non equità del compenso pattuito, il Giudice ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza e anche, ove ne ricorrano i presupposti, al pagamento di un indennizzo fino al doppio della anzidetta differenza.
Ai sensi dell’art. 7 del DDL unicamente per le professioni ordinistiche, il Tribunale può richiedere al professionista di produrre il parere di congruità del compenso reso dall’ordine o dal collegio professionale, costituendo quest’ultimo elemento di prova circa le caratteristiche dell’attività prestata.
Al fine di vigilare sull’osservanza delle disposizioni di cui al DDL in trattazione, è istituito, presso il Ministero della giustizia, l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso. Ai componenti dell’Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.
