Il Decreto Fiscale (DL 119/2018) da convertire in legge (sembra con ingenti modifiche) entro il 22.12.2018 dispone alcune semplificazioni in tema di fatturazione elettronica per agevolarne l’ingresso dal 1.01.2019. Gli articoli del Decreto che trattano di tale tema sono dal 10 al 15, di cui analizziamo qui il contenuto.
L’art. 10 concede una sorta di moratoria delle sanzioni o comunque un alleggerimento per l’emissione tardiva della fattura elettronica nel primo semestre 2019: non si applicano sanzioni per le fatture emesse oltre i termini stabiliti (oltre i 10 giorni dall’effettuazione) se vengono comunque emesse entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA (mensile o trimestrale) e invece si applicano nella misura del 20% (cioè ridotta dell’80%) se la fattura elettronica viene emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA del periodo successivo. Esempio: sono un contribuente con liquidazione IVA mensile. Data di effettuazione dell’operazione: 5.01. Emetto e invio al sistema SdI la fattura entro il 30.01 (perciò in ritardo rispetto ai 10 giorni concessi dall’art.11 del Decreto Fiscale) ma entro il 16.02, non sarò assoggettato a sanzioni. Se invece emetto fattura, per esempio, il 20.02, ma comunque entro il 16.03, avrò le sanzioni al 20%.
L’art. 11 introduce un nuovo termine per emettere la fattura di vendita: non più il giorno stesso...