L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli chiarisce i limiti e i confini della licenza di esercizio
Il COVID-19 e la connessa emergenza sanitaria hanno stravolto il modo di lavorare per tutti, obbligando ciascuno di noi a confrontarsi con modalità di lavoro diverse ed alternative a quelle rituali. Non hanno fatto eccezione anche i titolari di licenze di somministrazione e vendita di alcolici, i quali, durante il periodo emergenziale, ma anche tuttora, hanno attivato (o implementato) il servizio di consegna a domicilio, quale modalità alternativa di esercizio.
Preliminarmente, giova ricordare che, dalla fine 2019, è stato reintrodotto nel nostro ordinamento l’obbligo della licenza per la somministrazione e vendita di alcolici (tal novità era stata commentata in ratioquotidiano lo scorso novembre): l’art. 13-bis, D.Lgs. 34/2019, convertito con L. n. 58/2019, ha infatti reintrodotto nel nostro ordinamento la vigenza dell’art. 29, c. 2, TUA, parzialmente abrogato nel 2017, dall’art. 1, c. 178, L. n. 124/2017.
Durante il periodo emergenziale, quindi, i titolari della licenza di vendita di alcolici si sono posti il dubbio se il documento autorizzativo comprendesse anche la vendita a domicilio, in quanto modalità alternativa di somministrazione e vendita.
La questione si poneva in termini nuovi, seppur in parte, ed in via generica, già affrontati con direttiva prot. n. 220911/RU del 18/12/2019, che aveva chiarito che la licenza fiscale di cui all’art. 29, c. 2, TUA avesse una portata omnicomprensiva, che...