Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto 09 Aprile 2025

Unico accesso per 2 immobili: la detrazione fiscale del 75% è doppia

In caso di edifici distinti e catastalmente autonomi, con un unico accesso carrabile e pedonale, la detrazione del 75% per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e il relativo limite di spesa applicabile devono essere calcolati separatamente per ciascun edificio.

L'Agenzia delle Entrate (risposta all'interpello 7.04.2025, n. 89) ha fornito chiarimenti riguardo alla detrazione fiscale del 75% per l'eliminazione delle barriere architettoniche, specificando l'applicazione in caso di edifici distinti ma con accesso comune. I tecnici di prassi ricordano che le principali disposizioni normative riguardanti le detrazioni fiscali per l'eliminazione delle barriere architettoniche sono contenute nell’art. 119-ter del decreto Rilancio (D.L. 34/2020). Tale articolo, successivamente modificato dal D.L. 212/2023, prevede una detrazione del 75% per le spese sostenute dal 1.01.2022 al 31.12.2025 per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.La detrazione si applica anche alla realizzazione di percorsi esterni e agli interventi di automazione degli impianti degli edifici, inclusi quelli per l’apertura e chiusura dei cancelli, nonché alle spese per lo smaltimento e la bonifica degli impianti sostituiti.L'ammontare complessivo delle spese su cui si calcola la detrazione non può superare:- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari in edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle...

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