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Imposte e tasse 05 Settembre 2023

Unifamiliari che fruiscono del superbonus: ultima chiamata

Il rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni vigenti e il blocco delle cessioni e dello sconto in fattura compromettono la fruibilità della detrazione maggiorata del 110%.

Con il decreto Omnibus (D.L. 10.08.2023, n. 104), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 10.08.2023, n. 186 ed entrato in vigore il giorno successivo (11.08.2023) è arrivata anche la proroga della detrazione maggiorata nella misura del 110% (superbonus) per le unifamiliari (villette) dal 30.09.2023 al 31.12.2023, con riferimento agli interventi agevolati delle persone fisiche. La detrazione maggiorata nella misura del 110% è fruibile, quindi, anche per le spese sostenute tra il 1.07.2022 e il 31.12.2023 (termine già prorogato al 30.09.2023 con l’art. 01, introdotto in sede di conversione del D.L. 11/2023), con riferimento agli interventi avviati anche dopo il 30.06.2022, purché completati almeno per il 30% alla data del 30.09.2022. Dal successivo 1.01.2024, invece, i medesimi interventi potranno fruire esclusivamente, allo stato attuale, delle detrazioni ordinarie; non è chiaro se in presenza di un titolo abilitativo speciale come la CILAS, destinata agli interventi da superbonus, sarà possibile anche utilizzare le detrazioni ordinarie in caso di proseguimento dei lavori, con il sostenimento delle relative spese dopo il 31.12.2023. In effetti, ai sensi dell'art. 119, c. 13-ter D.L. 34/2020, più volte modificato, gli interventi di efficientamento introdotti dalle dette disposizioni (anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con l'esclusione di quelli comportanti la demolizione e la...

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