L’art. 3, c. 4-ter contenuto nella Legge Finanziaria in vigore dal 1.01.2007 disciplina l’esclusione dall’imposta di successione e donazione dei trasferimenti a titolo gratuito di aziende e partecipazioni a favore del coniuge o dei discendenti, con determinati limiti e a determinate condizioni. La ratio, ritenuta prioritaria e condivisa da tutti, è quella di favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia e garantire il conferimento di ingenti patrimoni senza alcun carico impositivo.
Per quanto riguarda i requisiti soggettivi imposti dalla norma, il trasferimento deve avere quale beneficiario il coniuge o i discendenti, escludendo in questo modo qualsiasi soggetto societario o altra persona fisica avente un rapporto di parentela con il dante causa diverso da quello citato.
Quanto al requisito oggettivo, l’art. 3, c. 4-ter del Tus riconosce l’applicazione dell’agevolazione non solo nell’ipotesi di trasferimenti di aziende e rami di azienda, ma anche in caso di cessione di azioni o quote sociali (trasferimento “indiretto”), purché sia volto a conferire un titolo di partecipazione al capitale della società; sono pertanto escluse in tal senso le obbligazioni.
Quanto alle modalità, è consentito il trasferimento mediante disposizioni mortis causa, donazioni, atti a titolo gratuito, costituzione di vincoli di destinazione e patti di famiglia.
Nell’ipotesi di...