Uno sguardo al trasporto nelle cessioni intracomunitarie
Norma e prassi pari non sono. Con la circolare 12.05.2020, n. 12/E l'Agenzia delle Entrate ha illustrato le novità 2020 in materia di prova per operazioni che riguardano beni, a seguito dell'art. 45-bis del Regolamento 282/2011/UE.
Il punto più interessante della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E è sicuramente quello che, al paragrafo 3, analizza il rapporto tra la nuova norma comunitaria e la prassi nazionale che l'Agenzia stessa, in un paio di occasioni, ha già precisato di considerare ancora valida anche dal 2020 (si veda Ratio Quotidiano del 29.04.2020). La questione può essere così riassunta:
• la presunzione contenuta nell'art. 45-bis del Regolamento opera a favore del contribuente (cioè del venditore che deve dimostrare il requisito del trasporto) solo qualora il medesimo possieda un corredo documentale integralmente coincidente con le indicazioni della norma; l'uso di tale presunzione (aspetto interessante aggiunto dall'Agenzia delle Entrate) è ammesso anche per le operazioni ante 1.01.2020;
• si tratta di una presunzione legale relativa: pertanto, (come dice la norma stessa al paragrafo 2) l'autorità fiscale conserva comunque la facoltà di superare (refutare) tale presunzione quando viene in possesso di elementi che dimostrino che il trasporto non si è effettivamente realizzato (per esempio, riscontra che i beni sono ancora giacenti nel magazzino; viene a conoscenza di un incidente con distruzione dei beni durante il trasporto) oppure dimostra che uno o più tra i documenti forniti contiene informazioni errate o false;
• nel caso di refutazione (come in ogni altra...