La L. 197/2022 prevede espressamente all’art. 1, c. 54 che “All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 54, lettera a), le parole: "euro 65.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 85.000"; b) al comma 71 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite".
Con il punto b) si introduce, quindi, una novità di particolare rilievo atteso che, in passato, l’uscita dal regime dei forfetari si verificava, di fatto, sempre dall’anno successivo (a seguito del venir meno delle condizioni per l’accesso o il verificarsi di una delle cause di esclusione). Situazione, questa, che lasciava campo aperto anche a comportamenti paradossali. Con la nuova norma, quindi, per il periodo d’imposta in cui i ricavi o i compensi superano il limite di 100.000 euro, l’Iva è dovuta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del suddetto limite. Stando alla lettera della norma ciò si potrebbe tradurre nel fatto che la prima fattura emessa che “comporta” il superamento del limite dei 100.000 euro debba applicare l’Iva ordinaria.
Ad esempio, se sono state emesse fatture per 95.000 euro e, nel corso del 2023, viene emessa una fattura di 6.000 euro che comporta il superamento del limite di 100.000 euro di ricavi o compensi (che arrivano così a 101.000 euro), si ritiene che quest’ultima fattura debba essere emessa con applicazione dell’Iva. In mancanza di chiarimenti si ritiene altresì che, per analogia, anche il diritto alla detrazione dell’Iva per le operazioni passive debba scattare nel momento in cui il contribuente pone in essere l’operazione che ha l’effetto di superare la soglia limite. Pertanto, una tesi potrebbe essere quella di portare in detrazione l’Iva relativa alle fatture passive registrate a partire dal momento in cui si supera il limite dei 100.000 euro.
Altro aspetto che resta confinato alle interpretazioni (in mancanza di chiarimenti) concerne la rettifica della detrazione. Infatti, l’art. 1, c. 61 L. 190/2014 stabilisce che “il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all'art. 19-bis.2 D.P.R. 26.101972, n. 633, da operarsi nella dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie è operata un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie”.
Pertanto, i soggetti che transitano dal regime forfetario a quello ordinario devono recuperare l’Iva non detratta in tale regime operando una rettifica della detrazione (a favore) nella dichiarazione Iva del primo anno di applicazione delle regole ordinarie. Tuttavia, trattandosi di un “passaggio” in corso d’anno ci si potrebbe imbattere in aspetti, ad oggi, ancora poco chiari. Tenuto conto del fatto che le rettifiche sono effettuate nella dichiarazione relativa all’anno in cui si verificano gli eventi che le determinano, in base alle risultanze delle scritture obbligatorie, si ritiene possibile procedere al recupero dell’Iva tenuto conto delle registrazioni effettuate nei registri Iva posti in essere successivamente al superamento del limite di 100.000 euro.
Nell’attesa che il Fisco ci indichi una linea di comportamento, facciamo attenzione allora a non sforare il nuovo limite previsto dalla norma.
