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ETS ed Enti non commerciali 11 Maggio 2026

Uscita dal RUNTS: cancellazione, scioglimento, evoluzione patrimonio

Le nuove procedure di estinzione e devoluzione nel Terzo Settore: come cambiano i termini della liquidazione e il calcolo dell'incremento patrimoniale alla luce delle ultime correzioni al D.M. 106/2020.

L’entrata in vigore del D.M. 2/2026 segna un punto di svolta cruciale per il Terzo Settore, riscrivendo le regole del D.M. 106/2020 e introducendo una disciplina finalmente organica per la gestione della fase finale della vita associativa e della fuoriuscita dal Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). La riforma affronta uno dei nodi più complessi del diritto associativo: la gestione del patrimonio quando un ente cessa di esistere o decide di abbandonare la qualifica di ETS. Il D.M. 2/2026 interviene con una logica di semplificazione procedurale per le realtà meno complesse, ma al contempo stringe le maglie sui controlli relativi alla destinazione dei beni, garantendo che le risorse accumulate restino vincolate a fini di utilità sociale.La novità più immediata riguarda l'iter di cancellazione dal RUNTS disciplinato dal nuovo art. 23. Fino a oggi, la procedura appariva rigida, presupponendo quasi sempre una fase di liquidazione formale. Il legislatore, con l'introduzione della lett. a-bis) all'art. 23, c. 1, riconosce ora una fattispecie di "uscita diretta": il caso dell'ente che, dopo aver deliberato lo scioglimento, non ha la necessità di attivare una procedura di liquidazione poiché privo di rapporti giuridici pendenti, ovvero non deve definire posizioni debitorie o creditorie verso terzi. In tale ipotesi, l’istanza di cancellazione deve essere accompagnata dalla delibera di scioglimento che attesti espressamente tale assenza di pendenze. L’art....

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