Fuoriuscita - L’Agenzia delle Entrate ha precisato durante Videoforum 2023 che in caso di fuoriuscita in corso d’anno dal regime forfettario non devono essere applicate ritenute retroattive, in quanto applicabili al momento della corresponsione ex art. 25, D.P.R. 600/1073. Per la stessa ragione, per le operazioni passive il professionista non assumerà retroattivamente il ruolo di sostituto d’imposta.
Valutazioni di convenienza - I soggetti già forfettari e coloro che intendono entrare nel regime nel 2023 devono effettuare una serie di valutazioni, alla luce delle modifiche apportate dalla L. 197/2022 alla L. 190/2014 e della faq n. 150/2022 dell’Agenzia delle Entrate:
innalzamento del limite dei ricavi a 85.000 euro e il conseguente impatto ai fini della permanenza/accesso al regime;
possibilità di continuare, in taluni casi, con la fatturazione analogica nel 2023 anche laddove i ricavi 2022 abbiano superato la soglia di 25.000 euro;
uscita dal regime contabile differenziata nell'anno in corso o a partire dall'anno successivo, a seconda del fatturato prodotto.
Flat tax - Sempre nel corso di Telefisco 2023, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la decurtazione del 5% da applicare per la determinazione della base imponibile assoggettata alla flat tax incrementale si calcola sul più elevato reddito conseguito nel triennio 2020-2022. L’espressione “quest’ultimo...