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Imposte e tasse 01 Agosto 2019

Uso foresteria con cedolare secca, l'ultimo pregiudizio


Ormai dal 2011, con l'art. 3 D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate a uso abitativo può optare per il regime della cedolare secca. Il legislatore ha quindi esplicitato, come condizione essenziale per l'applicazione del regime di favore, che l'uso dell'unità immobiliare sia di tipo abitativo. È stata poi l'Agenzia delle Entrate, con circolare 26/E/2011, a circoscrivere ulteriormente il perimetro applicativo della norma ritenendo che: “Esulano dal campo di applicazione della norma i contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell'immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti”. In sostanza, l'Agenzia si riferisce alle foresterie tipicamente utilizzate dai dipendenti. Se il contratto è intestato al dipendente e poi rimborsato dalla società, rientra appieno nel perimetro della cedolare secca; se è intestato alla società, l'Agenzia non ritiene applicabile la cedolare. In seguito, l'art. 1, c. 59, L. 30.12.2018, n. 145 ha esteso la cedolare secca anche ai piccoli negozi, oltre che agli immobili abitativi. Qui, però, l'Agenzia (ris. 50/E/2019) ha osservato che i locatari dei negozi sono tipicamente imprenditori commerciali e quindi la...

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