La doppia tassazione si verifica allorquando il prelievo incide sia la società che il socio: ipotesi che in caso di utili extra-contabili non sussiste di certo.
Nella società a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti.
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza, la ratio della presunzione scaturirebbe da quella forma di "complicità" che di norma avvince un gruppo societario composto da poche persone e a maggior ragione qualora facciano parte di un medesimo gruppo familiare, sicché scatta la presunzione secondo cui gli utili extracontabili sono stati distribuiti ai soci nel corso dello stesso esercizio annuale, salva la prova contraria a carico del contribuente cui è contestata l’attribuzione di tali utili della società partecipata.
La presunzione integra un elemento che può sempre essere oggetto di sindacato da parte del contribuente, il quale è tenuto a fornire delle giustificazioni di reimpiego degli importi contestati o per sua personale discolpa, la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria.
Al cospetto di una società a ristretta base partecipativa, qualora si contesti in via presuntiva l’attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, non trova applicazione il dispositivo dell’art. 47 del Tuir. Questa norma è infatti...