È punibile con la sanzione del 30% la compensazione avvenuta in base all'art. 17 D.Lgs. 241/2017 con crediti di imposta esistenti, ma applicata in data anteriore rispetto ai termini di legge. È quanto sancisce la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia 13.06.2019, n. 2547. Nel caso in esame era stato utilizzato il credito d'imposta anteriormente al 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale da cui emerge il credito Iva. Il tutto nasce dal fatto che l'utilizzo del credito, seppur evidentemente esistente, oltre la soglia indicata prima della data prevista, configuri una violazione non semplicemente formale ma sostanziale, trattandosi di compensazione di un credito non disponibile. Ne deriva che l'ufficio fiscale ha irrogato una sanzione per omesso/tardivo versamento dell'imposta ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 471/1997.
A supporto di quanto sopra i giudici richiamano 2 sentenze precedenti della Corte di Cassazione (25816/2015 e 27315/2016). Con la prima la Corte di Cassazione ha affermato che, in ipotesi di superamento del limite massimo dei crediti d'imposta compensabili ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/1997, si realizza il presupposto del mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, rendendosi applicabile la sanzione prevista dall'art. 13, c. 1 D.Lgs. 471/1997, nella misura del 30%.
Nel caso esaminato, una società aveva ricevuto un avviso di...