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Imposte e tasse 26 Maggio 2023

Utilizzo dei crediti energetici dopo il 16.03.2023 - Il caso pratico

Lo scarto degli F24 con crediti in compensazione del secondo semestre 2022 non integralmente utilizzati alla data del 16.03.2023 e non inseriti nella comunicazione dei crediti maturati da inviare sempre entro lo scorso 16.03.2023.

Entro lo scorso 16.03.2023 andavano comunicati i crediti energetici non ancora del tutto utilizzati a tale data relativi al:
  • terzo trimestre 2022;
  • ottobre e novembre 2022;
  • dicembre 2022.
Se i crediti fossero stati interamente utilizzati a tale data non si sarebbe dovuta inviare alcuna comunicazione; in caso contrario, la comunicazione andava inviata pena lo scarto del modello F24 che utilizza il crediti in questione e, quindi, l’impossibilità di utilizzare il credito residuo in compensazione a decorrere dal 17.03.2023, così come previsto dalle norme istitutive dei suddetti crediti, nonché ribadito dal punto 3.1 del provvedimento 16.02.2023, n. 44905: “il mancato invio di una valida comunicazione entro la scadenza del 16.03.2023 comporta l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione a decorrere dal 17.03.2023”.

Pertanto, si ponga l’esempio di un soggetto (non energivoro/non gasivoro) che avesse avuto i seguenti crediti:
  • 5.000 euro di credito energia elettrica, relativo al terzo trimestre 2022, utilizzato integralmente il 16.02.2023 (quindi da non comunicare). Codice tributo: 6970;
  • 6.000 euro di credito gas, relativo al terzo trimestre, anch’esso utilizzato integralmente il 16.02.2023 (quindi da non comunicare). Codice tributo: 6971;
  • 3.000 euro di credito energia elettrica di ottobre e novembre 2022 che, alla data del 16.03.2023 aveva utilizzato per 1.000 euro, ne residuavano quindi 2.000 (credito da comunicare: 3.000). Codice tributo: 6985;
  • 4.000 euro di credito gas di ottobre e novembre 2022 che, alla data del 16.03.2023, aveva utilizzato per 500 euro, ne residuavano quindi 3.500 (credito da comunicare: 4.000). Codice tributo: 6986;
  • 1.000 euro di credito energia elettrica di dicembre 2022 non utilizzato al 16.03.2023 (credito da comunicare: 1.000). Codice tributo: 6995;
  • 1.500 euro di credito gas di dicembre 2022 non utilizzato al 16.03.2023 (credito da comunicare: 1.500). Codice tributo: 6996.
Si ponga il caso che il contribuente abbia inviato la comunicazione indicando soltanto i crediti energia elettrica e gas di dicembre e abbia omesso, per errore, di indicare i crediti di ottobre e novembre.
Se dovesse presentare un F24 utilizzando in compensazione i codici tributo 6985, 6986, questo verrebbe scartato poiché, nell’esempio proposto, gli stessi a partire dallo scorso 17.03.2023 sono inutilizzabili in quanto non comunicati.
Se invece, sempre nell’esempio, il contribuente prova a utilizzare i codici tributo 6995 e 6996, il modello F24 verrebbe accettato in quanto tali crediti sono stati oggetto della comunicazione.