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Imposte e tasse 15 Novembre 2022

Utilizzo dei crediti energetici entro il 31.12.2022

I crediti energetici del 1° e del 2° trimestre vanno utilizzati entro il 31.12.2022 ed è possibile richiedere il conteggio al fornitore di energia elettrica o gas anche successivamente al 29.08.2022.

Entro il prossimo 31.12.2022 si dovranno utilizzare, quale termine ultimo, i crediti energetici relativi al 1° e 2° trimestre 2022. Si ricorda che il conteggio dei crediti energetici può avvenire con 3 diverse modalità: calcolo diretto da parte del beneficiario; calcolo da parte del fornitore di luce e gas: facilitazione concessa alle imprese diverse da energivore o gasivore che abbiano mantenuto lo stesso fornitore nel 2019 e nel 2022. Tali soggetti possono richiedere, per esempio via PEC, al suddetto fornitore di comunicare la misura del credito spettante; calcolo da parte di un’impresa terza che si occupi di conteggi energetici. Le suddette modalità di calcolo non hanno “scadenza”, è sempre possibile effettuarle ed utilizzare quindi il credito che ne scaturisce nelle modalità e nei termini prescritti. Si evidenzia, infatti, che anche per la seconda modalità citata, ossia la richiesta al fornitore di energia, non vi è scadenza, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha chiarito, nel suo comunicato del 7.10.2022, che il termine di 60 giorni vale soltanto come dead line per il fornitore per comunicare il credito al cliente, ma il cliente stesso può effettuare la richiesta dei conteggi, per esempio, del 2° trimestre 2022 anche oggi (pertanto, anche dopo il 29.08.2022) e il fornitore è tenuto a rispondere con la dovuta diligenza tenuto...

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