Con la risposta 27.09.2018, n. 13 l'Agenzia delle Entrate torna a occuparsi del tema fatturazione elettronica e utilizzo di strumenti tracciabili per il pagamento dei carburanti nello specifico ambito dell'uso agricolo, argomento già trattato da ultimo dalla circolare 2.07.2018, n. 13/E.
Si ricorda che nella suddetta circolare l'Agenzia aveva affermato che sono da documentare con fattura elettronica tutte le cessioni di benzina e gasolio (anche quelle intermedie, ossia l'acquisto del distributore dal grossista) effettuate tra soggetti passivi d'imposta destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione.
È proprio la tipologia di carburante e il suo utilizzo a comportare l'obbligo della fatturazione elettronica; perciò le cessioni di benzina/gasolio destinati ad alimentare veicoli diversi da quelli che circolano normalmente su strada sono esclusi dai nuovi obblighi. Sono veicoli che circolano su strada i motoveicoli, gli autoveicoli e i filoveicoli (art. 53-54-54 Codice della Strada), mentre non lo sono per esempio gli aeromobili e le imbarcazioni nonché i trattori agricoli e forestali (art. 57 Codice della Strada).
La circolare comunque dispone che se vi è incertezza sull'impiego del carburante perché magari viene ceduto per alimentare diversi motori, le esigenze di contrastare i fenomeni di evasione e frode IVA impongono che si utilizzi la fattura elettronica.
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