Utilizzo del fondo perduto stagionale Sostegni-bis
Le istruzioni della risoluzione 19.07.2021 n. 48/E.
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La risoluzione 19.07.2021, n. 48/E, dell'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6946 - Contributo a fondo perduto decreto Sostegni-bis stagionale” per l'utilizzo in compensazione mediante F24 del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1, c. 5 D.L. 73/2021. In particolare, si evidenziano i seguenti passaggi:
indicare il codice nella sezione “Erario”, in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”;
inserire nell'anno di riferimento, l'anno in cui il contributo è stato riconosciuto;
verificare l'importo compensabile nel cassetto fiscale accessibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.
Contributo non spettante - La restituzione spontanea del contributo non spettante, anche parziale, avviene tramite modello F24 Elide utilizzando altri 3 codici tributo:
codice “8131 - Contributo a fondo perduto decreto Sostegni-bis stagionale - Restituzione spontanea - CAPITALE - art. 1, c. 5 D.L. 73/2021”;
codice “8132 - Contributo a fondo perduto decreto Sostegni-bis stagionale - Restituzione spontanea - INTERESSI - art. 1, c. 5 D.L. 73/2021”;
codice “8133 - Contributo a fondo perduto decreto Sostegni-bis stagionale - Restituzione spontanea - SANZIONE - art. 1, c. 5 D.L. 73/2021”.
Per la compilazione è obbligatoria l'indicazione dei dati del contribuente e, nella sezione “Erario ed...