L’art. 7 D.L. 29.09.2023, n. 132 (decreto Proroghe fiscali), intervenendo sull'art. 1, cc. 7 e 8 L. 197/2022, ha fissato il termine per l’utilizzo dei crediti d’imposta energia e gas relativi al I e II trimestre 2023 alla data del 16.11.2023, sostituendo la precedente data del 31.12.2023. Analoga modifica è stata operata all'art. 4, cc. 7 e 8 D.L. 34/2023. Per effetto di queste modifiche, i crediti d’imposta energia e gas relativi al I trimestre 2023 (art. 1 D.L. 197/2022) e II trimestre 2023 (art. 4 D.L. 34/2023) devono quindi essere utilizzati al massimo entro il 16.11.2023.
Si ricorda che questi crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 241/1997, entro il 16.11.2023; pertanto, anche ove non utilizzati entro il termine previsto, il credito d’imposta non può mai dare luogo a un rimborso (circ. Agenzia delle Entrate n. 24/E/2023, par. 1.1). Ai crediti in esame non sono applicabili i limiti annuali alla compensazione dei crediti previsti dall’art. 1, c. 53 L. 244/2007 (250.000 euro) e dall’art. 34 L. 388/2000 (2 milioni di euro); inoltre, a tali crediti non si applica il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 1.500 euro previsto dall’art. 31 D.L. 78/2010 (Ag. Entrate risposta all’interpello n. 439/2023).
In alternativa all’utilizzo in compensazione, i crediti in...