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Imposte e tasse 11 Gennaio 2021

Utilizzo postergato del credito ceduto concernente i bonus casa

Dopo l'istituzione dei codici tributo necessari per eseguire la compensazione, il cessionario del credito ceduto (o il fornitore che ha riconosciuto lo sconto in fattura) può utilizzare l'ammontare dopo la propria conferma e non prima dell'anno successivo a quello in cui le spese sono state sostenute.

I cessionari (che hanno acquistato il credito d'imposta corrispondente alla detrazione dal beneficiario, oppure dal fornitore o da altri cessionari a cui il credito è stato in precedenza ceduto) e i fornitori (che hanno concesso lo sconto e sono divenuti titolari del corrispondente credito) possono utilizzare il credito d'imposta esclusivamente in compensazione con utilizzo del modello di delega “F24”, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/1997 (per il pagamento di altri tributi e/o contributi), sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito d'imposta può essere fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione (5 se è acquisito l'intero credito, oppure per le restanti quote se in parte già utilizzato dal diretto beneficiario), ma non prima del 1.01 dell'anno successivo a quello di acquisizione del credito; inoltre, il credito può essere nuovamente ceduto a terzi a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione di cessione. Le modalità di esercizio delle opzioni sono da effettuare in via telematica e sono state definite dall'Agenzia delle Entrate con uno specifico e già richiamato provvedimento (n. 283847/2020), in attuazione dell'art. 121, c. 7 D.L. 34/2020. Tale provvedimento ha, tra l'altro, approvato il modello di comunicazione e le relative...

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