Un contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale un atto di pignoramento presso terzi notificato tramite posta elettronica certificata (PEC), lamentando l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente nonché l’invalidità della notifica, effettuata mediante PEC, contenente il file con estensione ".pdf" anziché con estensione ".p7m": riteneva, infatti, che soltanto quest'ultima estensione garantirebbe l'integrità e l'immodificabilità del documento informatico e, quanto alla firma digitale, l'identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell'atto.
Il contenzioso è giunto dinanzi alla Corte di Cassazione la quale si è pronunciata (ord. 6417 del 5.03.2019) contro il contribuente e in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il giudice di legittimità, infatti, ha rilevato che riguardo la riferibilità della cartella alla Pubblica Amministrazione è stato chiarito che l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento, da parte del funzionario competente, non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo;...