La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 230/2020, ha affermato che l'allegato clienti-fornitori è un documento che ha piena prova nel processo tributario. Ha precisato, inoltre, che tali documenti possono essere legittimamente utilizzati dall'Amministrazione Finanziaria per contestare la mancata presentazione della dichiarazione annuale, che diventa penalmente rilevante al superamento delle soglie di punibilità.
Il caso tratta dell'amministratore unico di una società che aveva presentato ricorso per Cassazione a seguito di condanna in appello alla pena di anni 2 di reclusione per il reato di cui all'art. 5 D.Lgs. 74/2000, per aver omesso di presentare, essendovi obbligato, le prescritte dichiarazioni per l'anno d'imposta 2006. La ricostruzione degli importi omessi, avvenuta attraverso l'utilizzo dell'allegato fornitori inviato all'Agenzia delle Entrate dai clienti della stessa società verificata, ha permesso di quantificare un'imposta evasa Ires pari a € 576.176 e Iva pari a € 349.192: importi entrambi superiori alle soglie di punibilità penale.
Nei motivi di ricorso la difesa lamenta la validità probatoria dell'allegato utilizzato dall'Amministrazione Finanziaria per la quantificazione del reddito “atteso che le annotazioni figuranti nell'elenco dei fornitori trasmesso erano costituite da mere autocertificazioni degli acquisti effettuate dagli stessi interessati...