L’assenza dei parametri previsti dall’art. 5, c. 5 D.Lgs. 504/1992, nel corpo della motivazione dell’accertamento vizia irrimediabilmente il provvedimento impositivo.
Ambito normativo - La normativa originaria di riferimento che disciplina la determinazione da parte dell’Ufficio comunale della base imponibile ai fini Imu di un’area fabbricabile risiede, come noto, nell’art. 5 D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, riprodotto in larga parte nel testo dell’art. 1, c. 746 L. 27.12.2019, n. 160.
Secondo tale disposizione, per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1.01 dell'anno di imposizione, a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo:
alla zona territoriale di ubicazione;
all'indice di edificabilità;
alla destinazione d'uso consentita;
agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Attribuzione del valore venale delle aree fabbricabili: gli atti impositivi - L’avviso di accertamento esecutivo, emesso dal Comune ai sensi dell'art. 1, c. 792 e ss. L. 160/2019, assegna all’area fabbricabile un determinato valore venale in comune commercio, in considerazione del Regolamento Comunale e delle informazioni acquisite d'ufficio a seguito di riscontro con l'Agenzia del Territorio.
In funzione di tali elementi la parte motivata dell’atto impositivo dopo aver riepilogato i dati catastali, la percentuale di possesso, nonché il valore dell’area...