L’art. 5, c. 5 D.Lgs. 504/1992 stabilisce che il valore imponibile ai fini Imu (così come per la vecchia ICI) è costituito dal valore venale in comune commercio al 1.01 dell’anno di imposizione. È prassi degli uffici comunali fornire alcune indicazioni, attraverso le proprie delibere, per la determinazione di tale valore che, tuttavia, non hanno lo scopo di aggirare il dettato normativo, ma sono mirate a orientare il contribuente al solo fine di facilitare la determinazione del valore su cui assolvere l’imposta.
Per far ciò occorre tener presente quanto stabilisce la norma che impone di tener conto dei seguenti fattori:
zona territoriale di ubicazione;
indice di edificabilità;
destinazione d’uso consentita;
oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
prezzi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (3.10.2023, n. 27873, sez. V) offre lo spunto per approfondire il tema, partendo da un caso concreto in cui il Comune in questione aveva emesso un avviso di accertamento con il quale aveva rettificato il valore dell’area fabbricabile sulla base delle delibere comunali, come se esse rappresentassero un indice di presunzione di edificabilità e capacità contributiva, senza tener conto degli ulteriori elementi indicati nell'art. 5, c. 5 D.Lgs. 504/1992.
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