Valore doganale e limiti all’uso dei valori statistici
La sentenza della CGUE limita l’uso dei valori statistici (PMA) nella determinazione del valore in dogana. Essi sono ammessi solo in via residuale e non automatica, nel metodo fall back, garantendo sempre il contraddittorio all’importatore.
La Corte di Giustizia UE, con la sentenza 29.01.2026, cause riunite C-72/24 e C-73/24, ha tracciato un confine netto sull'utilizzo dei valori statistici da parte delle autorità doganali.Il Legislatore europeo ha costruito tale disciplina su un principio cardine ovvero che il valore doganale deve riflettere il valore economico reale della transazione, evitando l’introduzione di criteri fittizi o standardizzati che possano alterare la neutralità dell’imposizione. Il Codice Doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013, CDU) stabilisce un sistema di valutazione che mira a essere equo, uniforme e privo di criteri arbitrari. Il fulcro di tale impianto è rappresentato dagli artt. 70-74 del CDU, che impongono una gerarchia rigorosa tra i diversi metodi di calcolo. Il criterio prioritario è quello del valore di transazione, basato sul prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci. Qualora questo non sia applicabile, la normativa prevede metodi secondari sussidiari (merci identiche, similari, valore deduttivo o calcolato) da applicare in ordine sequenziale. Solo come extrema ratio, l'art. 74, par. 3 del CDU introduce il metodo del "fall-back", che consente di determinare il valore mediante mezzi ragionevoli basati sui dati disponibili (ivi compresi, in via residuale, dati statistici).La vicenda trae origine da una serie di accertamenti effettuati dalle autorità greche su importazioni di prodotti tessili dalla Turchia. In sede di controllo a posteriori, la Dogana ha...