Coop e terzo settore 10 Febbraio 2020

Valutazioni di esclusione dagli Ets per società dilettantistiche

Le diverse soluzioni che i sodalizi sportivi sono chiamati a vagliare, in vista dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il momento in cui il Registro unico nazionale del Terzo settore sarà definitivamente operativo e in grado di accogliere le richieste di iscrizione delle diverse tipologie di enti associativi, riconducibili a quelli indicati nell’art. 4 D.Lgs. 117/2017, sarà anche l’occasione per le associazioni sportive dilettantistiche di compiere alcune scelte. Questi sodalizi sportivi dovranno valutare la convenienza, di carattere prevalentemente fiscale, di far parte del terzo settore come Associazioni di promozione sociale o come associazioni riconosciute e non, o se scegliere invece di non iscriversi all’istituendo Registro unico nazionale del Terzo settore. Qualora decidano di non presentare richiesta d’iscrizione al Registro, manterranno le agevolazioni e la disciplina fiscale attualmente prevista; nel caso opposto, godranno invece delle agevolazioni specifiche recate dal Codice del Terzo settore.
Attualmente le associazioni sportive dilettantistiche applicano agevolazioni fiscali come la determinazione forfetaria del reddito e dell’Iva da versare (L. 398/1991) e la decommercializzazione dei corrispettivi specifici pagati dagli iscritti, associati e tesserati (art. 148, cc. 1 e 3 del Tuir), oltre al riconoscimento di agevolazioni fiscali, previdenziali e assicurative se erogano compensi ai soggetti che svolgono esercizio diretto di attività sportive ex art. 67, c. 1, lett. m) del Tuir.
La scelta di iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore comporterà che i sodalizi sportivi non potranno applicare la L. 398/1991 con il conseguente aggravio di adempimenti contabili, oltre alla determinazione del reddito con criteri diversi e non senza maggiori oneri. Non sarà possibile decommercializzare tutti i proventi conseguiti nemmeno a fronte di corrispettivi specifici da parte di soci e tesserati, anche appartenenti ad altre associazioni affiliate alla medesima Federazione sportiva nazionale, a disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, poiché il Codice del Terzo settore prevede la disapplicazione per gli ETS dell’art. 148 del Tuir.
Un aspetto che ancora presenta incognite è l’applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali per l’erogazione dei compensi cd. sportivi qualora le associazioni sportive decidano di entrare nel terzo settore assumendo anche la qualifica di Associazione di promozione sociale. L’art. 67, c. 1, lett. m) del Tuir, che regola l’erogazione dei succitati compensi, ha un carattere speciale e derogatorio e mal si concilia con l’art. 16 del CTS, che individua nei volontari e nei lavoratori i soggetti che svolgono la propria attività negli Enti del terzo settore; a questi soggetti devono essere garantite condizioni economiche e normative dei vigenti contratti collettivi di lavoro.
Appare chiaro che le associazioni sportive sceglieranno di rimanere al di fuori degli ETS laddove vogliano impiegare collaboratori tecnici godendo delle agevolazioni fiscali e previdenziali nell’erogazione dei compensi, considerati redditi diversi dal legislatore. In tal caso, la scelta se diventare o meno enti del Terzo settore non sarà solo una questione di pianificazione fiscale, ma dovrà considerare anche aspetti legati alla gestione del personale.