Possibilità anche in caso di non adesione al saldo e stralcio.
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Secondo una lettura incrociata delle disposizioni sul saldo e stralcio (art. 1, c. da 222 a 230, L. 197/2022) e sulla rottamazione quater (art. 1, cc. da 231 a 252), in caso di non adesione al saldo e stralcio non è previsto uno specifico divieto e le cartelle potranno comunque essere oggetto di rottamazione da parte dei contribuenti, che avranno praticamente il medesimo sconto.
In caso di applicazione della rottamazione, ai contribuenti spetta anche la cancellazione dell'aggio e la possibilità di dilazionare l'ammontare rideterminato dopo l'adesione, con un piano di rateazione quinquennale e interessi agevolati nella misura del 2%.