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Imposte e tasse 08 Maggio 2023

Valutazioni per la rottamazione-quater

Il calendario concede più tempo ai contribuenti che intendono avvalersi dell'opzione.

Il pagamento degli importi dovuti per la rottamazione-quater si deve eseguire in unica soluzione entro il 31.10.2023; è possibile il pagamento in massimo 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadono rispettivamente il 31.10.2023 e il 30.11.2023. Le restanti 16 rate, di pari ammontare, scadono il 28.02, il 31.05, il 31.07 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2024. I pagamenti sono considerati regolari se effettuati con un ritardo non superiore a 5 giorni dalla scadenza. In caso di mancato pagamento (o insufficiente o tardivo superiore a 5 giorni) dell’unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, la definizione agevolata non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In questo caso, per i debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero. Interessi - In caso di pagamento rateale, dal 1.11.2023 sono dovuti gli interessi al 2% annuo. Ulteriore dilazione - Nell’ipotesi di decadenza dalla rottamazione-quater il...

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