Variabili nel conferimento immobiliare a entità estere
L'imposta di registro si applica in misura fissa, ma solo per gli atti di conferimento di beni immobili a favore di società avente effettivamente sede in altro Stato.
Di norma, l’operazione di conferimento di immobili a società costituita all’estero dovrebbe scontare l’imposta di registro in misura fissa, a meno che la costituzione della società straniera non risulti il frutto di un mero artificio e abbia soltanto una parvenza formale, in quanto l’attività che esaurisce l’oggetto sociale della società conferitaria straniera sia concretamente svolta soltanto sul territorio italiano e nei confronti di soggetti residenti in Italia.
Nel caso in cui risulti che la sede straniera è soltanto fittizia e strumentale all’ottenimento di agevolazioni di carattere tributario e sia accertata la mancanza di valido e reale collegamento della società con lo Stato estero, la disciplina applicabile è quella ordinaria: si tratta di una questione recentemente chiarita dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. V, ord. 22.02.2023, n. 5537).
L’intervento citato trae spunto da un avviso di liquidazione avente ad oggetto un’operazione di conferimento di immobile da parte di 2 soci a una società neocostituita, facente capo agli stessi soggetti ma con sede formalmente stabilita in territorio britannico. In tale contesto l’Agenzia delle Entrate ha contestato l'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro di cui all'art. 4 della nota IV, lett. a) Tariffa allegata al T.U.R. e ha preteso, invece, l'imposta di...