Il proliferare di soggetti specializzati nella vendita di beni mobili e immobili, soprattutto derivanti da procedure concorsuali, ha in qualche modo soppresso, seppur in maniera non totalitaria, il ruolo del curatore quale advisor delle aste e delle vendite giudiziarie. In ragione dei suoi poteri, il curatore compie tutte le operazioni utili alla procedura, tra cui la liquidazione del patrimonio, previa redazione dell'inventario e del programma di liquidazione. È quest'ultimo l'atto fondamentale ove vengono specificate le condizioni di vendita, poste al vaglio del giudice delegato e del comitato dei creditori. Qualora sussistano valide ragioni per cui non si renda necessaria la nomina di persone fisiche e giuridiche specializzate, il curatore provvederà a richiedere, tramite apposita istanza, l'autorizzazione alla vendita in via autonoma dei beni.
È il giudice ad autorizzare lo svolgimento dell'asta presso la sede del curatore che può decidere di servirsi o meno delle procedure telematiche. In tal ultimo caso, il curatore dispone la procedura competitiva: a trattativa privata, vendita competitiva semplificata o competitiva rigida. Se la prima delle 3 tipologie ha carattere per lo più eccezionale e la seconda è poco utilizzata per la necessaria verifica e valutazione con successiva scrematura, da parte del curatore, dei soggetti partecipanti; la terza, la vendita con procedura competitiva rigida, sicuramente...