La disciplina delle agevolazioni fiscali legate all’acquisto della “prima casa” è contenuta nella nota II bis in calce all’art. 1 del Testo Unico dell’Imposta di Registro. La norma dispone che l’aliquota ridotta del 2% si applica agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà (nonché usufrutto, uso e abitazione) di immobili ad uso abitativo che presentino le caratteristiche non di lusso, purché ricorrano le seguenti condizioni:- l'immobile deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha o stabilisce entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se l'acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno 5 anni, nel Comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;- nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile da acquistare;- nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di...