L’Ufficio contestava la sussistenza di un'ipotesi di frode carosello attraverso l'utilizzo di società interposte che avrebbero svolto il ruolo di società cartiera, da ciò derivava il recupero dell'Iva indebitamente detratta in capo alla società acquirente. Nei primi 2 gradi di giudizio, le Commissioni tributarie adite accoglievano il ricorso della società evidenziando la mancata dimostrazione da parte dell'Ufficio sia dell'avvenuta partecipazione della società alla frode carosello sia della consapevolezza della stessa nel voler concludere operazioni inesistenti. In particolare, queste conclusioni venivano sostenute alla luce di una pluralità di motivazioni, ossia per:
la regolarità delle operazioni concluse;
la conformità dei prezzi praticati a quelli di mercato;
l'impossibilità della società di poter verificare la mancanza di strutture o magazzini, stante la natura “online” delle operazioni di compravendita.
La Corte di Cassazione ha preliminarmente riconosciuto che, nell'ambito delle frodi carosello:
l'Amministrazione Finanziaria ha l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, la fittizietà del fornitore e la conoscenza della frode da parte del contribuente accertato (si vedano anche: Cass. 5.05.2021, n. 11685; Cass. 25.06.2020, n. 12590);
il contribuente ha l'onere di dimostrare la mancanza di...