IVA 13 Dicembre 2025

Vendite verso consumatori UE “senza OSS” dal 2023: le sanzioni

Per le vendite a distanza intracomunitarie senza OSS dal 2023, la competenza sanzionatoria spetta agli Stati di consumo se risulta superata la soglia UE di 10.000 euro; l’Italia interviene solo se l’Iva resta dovuta internamente.

Il regime OSS (One Stop Shop), introdotto dal 1.07.2021, rappresenta una semplificazione opzionale per i soggetti che effettuano vendite a distanza B2C verso consumatori finali in altri Stati membri dell’Unione Europea. L’adesione a tale regime consente di dichiarare e versare l’Iva dovuta nei diversi Paesi UE tramite un’unica dichiarazione presentata nello Stato di identificazione, tipicamente quello di residenza del soggetto passivo, come previsto dal D.Lgs. 25.05.2021 n. 83 e dall’art. 74-sexies D.P.R. 26.10.1972, n. 633. La soglia unica di 10.000 euro annui, al netto dell’Iva, introdotta dalla L. 1.06.2020, n. 45 e recepita nelle FAQ dell’Agenzia delle Entrate sul regime OSS (le soglie preesistenti, variabili e differenziate per Paese, sono state eliminate), rappresenta il limite oltre il quale la territorialità Iva delle vendite a distanza si sposta dallo Stato di origine a quello di destinazione. Superata tale soglia, il soggetto passivo deve applicare l’Iva del Paese di consumo, con la possibilità di scegliere tra l’adesione all’OSS o l’identificazione diretta in ciascuno Stato membro di destinazione.Nel caso in cui un contribuente italiano non abbia mai aderito all’OSS e abbia superato la soglia di 10.000 euro (si ipotizzi dal 2023), la normativa prevede che l’Iva sia dovuta negli Stati membri di consumo. In assenza di adesione all’OSS, il soggetto avrebbe dovuto identificarsi ai fini Iva in ciascun Paese di destinazione e adempiere...

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