Ventaglio di possibilità per definire le liti in Cassazione
Possibilità di definire le liti pendenti in Cassazione che, con le dovute differenze per gli Enti territoriali, si aggiunge a quella già presente, condizionata però da determinate soglie.
Per valutare il ventaglio presente e futuro sul tema, si deve prendere atto, innanzitutto, delle disposizioni introdotte dall’art. 5 L. 130/2022 e di quelle inserite nell’attuale legge di Bilancio per il 2023 in corso di emanazione, avente a oggetto la definizione agevolata delle controversie tributarie. Con riferimento alla definizione di cui al citato art. 5 L. 130/2022, è opportuno evidenziare che deve trattarsi di liti pendenti in Cassazione alla data del 16.09.2022, con un abbattimento modulato a seconda che si tratti di liti di valore fino a 100.000 euro, per le quali l’Agenzia delle Entrate è risultata totalmente soccombente nei precedenti gradi di giudizio, che si perfeziona con il pagamento del 5% del valore della lite, oppure di valore fino a 50.000 euro, per le quali l’Agenzia delle Entrate è risultata in parte soccombente nei giudizi di merito, che si perfeziona con il 20% del valore della lite; stralcio variabile, quindi, dal 80% al 95%.
Sono escluse le liti in cui sono parti altri enti impositori, ancorché di natura tributaria: se ci si vuole avvalere di questa definizione e l’Agenzia delle Entrate non oppone il diniego, il processo si estingue con spese compensate; in caso contrario, si rende necessario ricorrere contro il diniego e il processo si dovrà svolgere di fronte alla Cassazione con rito di merito.
Gli importi devono essere versati entro la data del 16.01.2023, con un modello...