Versamenti in acconto per Isa, forfetari e cedolare
Istruzioni dell'Agenzia delle Entrate dopo l’emanazione del Decreto fiscale: seconda rata del 50% entro il 2.12 (o unica rata del 90%).
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Con la risoluzione 12.11.2019, n. 93/E, l’Agenzia delle Entrate stabilisce che la riduzione degli acconti al 50% per la scadenza del 2.12 prevista dal Decreto fiscale collegato alla manovra si applica anche ai contribuenti forfettari e minimi.
I soggetti Isa interessati dalla riduzione degli acconti, i forfettari e i minimi potranno versare al 50% e non più al 60% anche gli acconti relativi alla cedolare secca, all’Ivie (la patrimoniale sugli immobili all’estero) e l’Ivafe (la patrimoniale sulle attività finanziarie all’estero).
Perimetro della norma – La modifica si applica alle seguenti categorie: soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice; contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio o quello forfetario, o che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari o che ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA
La misura riguarda le seguenti imposte:
Irpef;
Ires;
Irap;
imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovute dai contribuenti forfetari
cedolare secca per canoni di locazione
Ivie (imposta sul valore degli immobili situati all’estero);
Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero).
Calcolo degli acconti - Per il periodo d’imposta in corso al...