Con l’approssimarsi della scadenza per il versamento delle imposte sui redditi, le imprese devono provvedere al calcolo dell’importo dovuto, per l’anno 2023, a titolo di diritto annuale per l’iscrizione alla Camera di Commercio, determinato da uno specifico decreto del MISE, di concerto con il MEF. L’adempimento riguarda sia i soggetti iscritti al Registro delle Imprese, sia coloro che sono solo iscritti al REA.
Gli importi e le modalità di calcolo variano a seconda della natura giuridica del soggetto obbligato con riferimento alla situazione al 1.01.2023. Le imprese individuali, le società semplici, le società tra avvocati e i soggetti iscritti solo al REA pagano specifici importi determinati in misura fissa. Le imprese con sede legale all’estero, ma con unità locali in Italia, versano, per ciascuna di esse, un importo fisso di 66 euro. Le società di ogni tipo, compresi i consorzi e le cooperative, calcolano l’importo da pagare secondo una tabella a scaglioni sul fatturato ai fini Irap dell’anno d’imposta 2022 (rigo IC6 del modello Irap/2023).
Le imprese che esercitano attività economica attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, a favore delle Camere di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale. Gli importi sono desumibili dal sito web di ogni Camera di Commercio oppure collegandosi al link, da cui è possibile effettuare il calcolo degli importi dovuti e il pagamento attraverso il sistema PagoPA. Il versamento è effettuato, in unica soluzione, a mezzo modello F24 telematico (qualora non si utilizzi il PagoPA), entro il termine per il versamento delle imposte sui redditi, indicando il codice tributo 3850, il codice sede della Camera di Commercio e l’anno 2023.
È appena il caso di ricordare che il tributo è interamente dovuto in caso di iscrizione o cancellazione nel corso dell’anno 2023 e non è riproporzionato alla durata dell’iscrizione. Pertanto, le imprese cancellate entro il 31.12.2022, nulla devono, mentre quelle iscritte o cancellate nel corso del 2023 versano l’intero importo, tenuto conto che, in caso di iscrizione in corso d’anno, il tributo viene versato direttamente in fase di presentazione della pratica telematica o entro 30 giorni a mezzo Mod. F24. Da tenere conto che gli importi sono già determinati al netto della riduzione del 50% prevista dal D.M. Sviluppo Economico 8.01.2015 che ha recepito le disposizioni dell’art. 28, c. 1 D.L. 90/2014.
Con D.M. 23.02.2023, il Mise ha autorizzato, per gli anni 2023, 2024 e 2025, l’incremento del 20% degli importi per le imprese iscritte nelle Camere di Commercio indicate nell’allegato A del decreto per finanziare specifici progetti deliberati dai vari consigli camerali. Con D.M. 28.02.2023 è invece stabilito un incremento del 50% del diritto annuale per gli anni 2022, 2023 e 2024 in favore delle Camere di Commercio di Agrigento, Caltanissetta, Messina, Palermo-Enna, Sud-Est Sicilia e Trapani.
Il versamento della maggiorazione per gli anni 2022 e 2023 deve essere effettuato unitamente al versamento del diritto annuale 2023. Si ricorda che, in caso di omesso versamento, è applicabile la sanzione dal 30% al 100%, mentre, in caso di tardivo pagamento, la sanzione è applicata nella misura del 10%, con possibilità di ricorrere comunque al ravvedimento operoso, secondo le disposizioni dell’art. 6 D.M. 27.01.2005, n. 54.
Gli importi e le modalità di calcolo variano a seconda della natura giuridica del soggetto obbligato con riferimento alla situazione al 1.01.2023. Le imprese individuali, le società semplici, le società tra avvocati e i soggetti iscritti solo al REA pagano specifici importi determinati in misura fissa. Le imprese con sede legale all’estero, ma con unità locali in Italia, versano, per ciascuna di esse, un importo fisso di 66 euro. Le società di ogni tipo, compresi i consorzi e le cooperative, calcolano l’importo da pagare secondo una tabella a scaglioni sul fatturato ai fini Irap dell’anno d’imposta 2022 (rigo IC6 del modello Irap/2023).
Le imprese che esercitano attività economica attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, a favore delle Camere di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale. Gli importi sono desumibili dal sito web di ogni Camera di Commercio oppure collegandosi al link, da cui è possibile effettuare il calcolo degli importi dovuti e il pagamento attraverso il sistema PagoPA. Il versamento è effettuato, in unica soluzione, a mezzo modello F24 telematico (qualora non si utilizzi il PagoPA), entro il termine per il versamento delle imposte sui redditi, indicando il codice tributo 3850, il codice sede della Camera di Commercio e l’anno 2023.
È appena il caso di ricordare che il tributo è interamente dovuto in caso di iscrizione o cancellazione nel corso dell’anno 2023 e non è riproporzionato alla durata dell’iscrizione. Pertanto, le imprese cancellate entro il 31.12.2022, nulla devono, mentre quelle iscritte o cancellate nel corso del 2023 versano l’intero importo, tenuto conto che, in caso di iscrizione in corso d’anno, il tributo viene versato direttamente in fase di presentazione della pratica telematica o entro 30 giorni a mezzo Mod. F24. Da tenere conto che gli importi sono già determinati al netto della riduzione del 50% prevista dal D.M. Sviluppo Economico 8.01.2015 che ha recepito le disposizioni dell’art. 28, c. 1 D.L. 90/2014.
Con D.M. 23.02.2023, il Mise ha autorizzato, per gli anni 2023, 2024 e 2025, l’incremento del 20% degli importi per le imprese iscritte nelle Camere di Commercio indicate nell’allegato A del decreto per finanziare specifici progetti deliberati dai vari consigli camerali. Con D.M. 28.02.2023 è invece stabilito un incremento del 50% del diritto annuale per gli anni 2022, 2023 e 2024 in favore delle Camere di Commercio di Agrigento, Caltanissetta, Messina, Palermo-Enna, Sud-Est Sicilia e Trapani.
Il versamento della maggiorazione per gli anni 2022 e 2023 deve essere effettuato unitamente al versamento del diritto annuale 2023. Si ricorda che, in caso di omesso versamento, è applicabile la sanzione dal 30% al 100%, mentre, in caso di tardivo pagamento, la sanzione è applicata nella misura del 10%, con possibilità di ricorrere comunque al ravvedimento operoso, secondo le disposizioni dell’art. 6 D.M. 27.01.2005, n. 54.
