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Imposte e tasse 10 Marzo 2020

Viaggi, eventi e voli aerei, il rimborso causa virus

Codice della navigazione e Codice del turismo alla luce delle misure di contenimento.

Alla luce delle restrizioni per coronavirus, si riassumono le istruzioni per la rinuncia a voli aerei, soggiorni, eventi e pacchetti turistici. In linea di principio, la norma cui fare riferimento è l'impossibilità sopravvenuta (art. 1463 C.C). Pacchetti turistici - L'art. 41, c. 4, del Codice del turismo “diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto” stabilisce che in caso di circostanze inevitabili e straordinarie nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, e al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto; non è previsto alcun indennizzo supplementare. Voli aerei - La rinuncia ai voli aerei è regolata dall'art. 945 del Codice della navigazione: se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo. L'unico onere del passeggero è quello di comunicare la rinuncia il prima possibile. Anche in questo caso può essere applicato l'art. 1463 C.C. sull'impossibilità sopravvenuta. Eventi - Per la rinuncia a eventi, se si è acquistato un ticket online o in un punto vendita, bisogna comunicare il recesso...

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