Anche il segretario comunale è legittimato alla vidimazione del registro volontari. La precisazione è arrivata dal Ministero del Lavoro con la nota 14.09.2022, n. 12675.
Quesito posto - Il quesito è stato posto da un Comune e ha avuto a oggetto la figura del segretario comunale, il quale veniva richiamato espressamente fra i soggetti legittimati a vidimare il registro dei volontari dal precedente D.M. 14.02.1992, che non viene più menzionato dal nuovo D.M. 6.10.2021: quest’ultimo stabilisce, infatti, che tale operazione possa essere effettuata “da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato”.
La Prefettura di Padova, interpellata sul punto dal Comune, ha risposto che nella definizione di “pubblico ufficiale a ciò abilitato” debba rientrare anche il segretario comunale; la stessa Prefettura ha però richiesto un’interpretazione autentica della disposizione alla Direzione generale del Terzo settore del Ministero del Lavoro.
Posizione del Ministero del Lavoro - La Direzione generale del Ministero del Lavoro, nel rispondere al quesito, concorda con la posizione espressa dalla Prefettura: la formulazione utilizzata nel decreto ministeriale del 2021, pur non menzionando espressamente il segretario comunale, non lo esclude, rientrando quest’ultimo nella definizione di “pubblico ufficiale”.
La genericità della definizione data dal decreto consente invece di individuare, all’interno delle varie amministrazioni pubbliche interessate, i soggetti abilitati a vidimare il registro con la massima flessibilità, in modo da semplificarne...