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Imposte e tasse 02 Marzo 2021

Vietato il rimborso credito Iva ceduto da società di comodo

La C.T.P. di Milano 2589/5/2020 sul caso di una società in perdita sistematica: il diniego è legittimo.

Una società non operativa, in perdita sistematica e rientrante nell'applicazione dell'art. 30 L. 724/1994, cedeva un credito Iva a una società acquirente. La società acquirente chiedeva a rimborso un credito Iva e nel corso dell'istruttoria prodromica alla decisione finale, il Fisco riscontrava che il credito chiesto a rimborso si riferiva ad annualità in cui la cedente non aveva superato il test di operatività e da qui emetteva diniego alla richiesta. Secondo l'Agenzia delle Entrate, la qualifica di “società di comodo”, ai sensi dell'art. 30, c. 4 L. 724/1994, comporta l'impossibilità di richiedere il rimborso o la compensazione (orizzontale) dell'eccedenza del credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva; lo stesso vale per la cessione a terzi del credito stesso. Inoltre, qualora la “qualifica” di società di comodo si protragga per 3 periodi di imposta consecutivi, è preclusa la compensazione verticale del credito Iva. In relazione alla disapplicazione della disciplina indicata, la società che ritiene sussistenti “oggettive situazioni” che hanno causato il verificarsi dei requisiti per l'attribuzione di società di comodo, può disapplicare la disciplina mediante presentazione di istanza di interpello oppure mediante autovalutazione (presentando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex artt. 46 e 47...

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