Vigilanza imprese agrituristiche, conta la disciplina regionale
La Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro è uscita con la nota 16.07.2024, prot. 5486 di chiarimento in merito ai rapporti di lavoro negli agriturismi.
Il chiarimento si innesta sulla posizione già espressa in passato vale a dire che per le imprese agrituristiche che pure si dedicano ad attività di accoglienza e ristorazione, le stesse devono essere comunque “secondarie” rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di bestiame che devono comunque rimanere principali rispetto a quelle ricettive e di ospitalità (si veda la circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1/2020).
La posizione di cui sopra, a detta dell’Ispettorato, va riponderata tenendo in debita considerazione la disciplina regionale di riferimento che, a sua volta, va applicata in funzione delle modifiche apportate alla L. 96/2006 intervenute nel 2021 e quindi successive alla suddetta circolare.
Le novità del 2021 in particolare sono state introdotte dall’art. 68 D.L. 73/2021 (convertito da L. 106/2021). Il c. 10 della citata disposizione, infatti, da un lato, ha stabilito che “al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all'art. 2135 del Codice Civile per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale, gli addetti di cui all'art. 2, c. 2 della L. 20.02.2006, n. 96” - e cioè “l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo...