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Revisione 29 Settembre 2021

Vigilanza sulla corretta regolarità amministrativa e contabile

Negli enti locali l'organo di revisione deve effettuare periodiche verifiche sull'andamento della gestione, anche dal punto di vista economico e finanziario.

Ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. c) del Tuel, avvalendosi della tecnica del campionamento da motivare nel verbale, l'organo di revisione, con l'ausilio di eventuali collaboratori (art. 239, c. 4 del Tuel), deve effettuare periodiche verifiche sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione. Le aree da verificare sono le seguenti: acquisizione delle entrate; effettuazione delle spese; attività contrattuale; amministrazione dei beni; completezza della documentazione; adempimenti fiscali; tenuta della contabilità. La regolarità amministrativa e contabile riguarda: il rispetto dei vincoli giuridici e contabili relativi alla gestione del bilancio; la completezza del procedimento amministrativo; la verifica degli obblighi posti a tutela dei terzi contraenti e dei creditori in genere. La regolarità amministrativa è diretta a verificare la conformità degli atti a determinate norme e la loro rispondenza e proporzione a determinati fini. A fronte di gravi irregolarità, l'organo di revisione deve trasmettere referto all'organo consiliare e contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità (art. 239, c. 1, lett. e) del Tuel). L'organo di revisione deve verificare e segnalare al Consiglio le eventuali irregolarità derivanti da: mancato rispetto del principio della competenza nella rilevazione degli...

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