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Revisione
29 Settembre 2021
Vigilanza sulla corretta regolarità amministrativa e contabile
Negli enti locali l'organo di revisione deve effettuare periodiche verifiche sull'andamento della gestione, anche dal punto di vista economico e finanziario.
Ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. c) del Tuel, avvalendosi della tecnica del campionamento da motivare nel verbale, l'organo di revisione, con l'ausilio di eventuali collaboratori (art. 239, c. 4 del Tuel), deve effettuare periodiche verifiche sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione.
Le aree da verificare sono le seguenti:
acquisizione delle entrate;
effettuazione delle spese;
attività contrattuale;
amministrazione dei beni;
completezza della documentazione;
adempimenti fiscali;
tenuta della contabilità.
La regolarità amministrativa e contabile riguarda:
il rispetto dei vincoli giuridici e contabili relativi alla gestione del bilancio;
la completezza del procedimento amministrativo;
la verifica degli obblighi posti a tutela dei terzi contraenti e dei creditori in genere.
La regolarità amministrativa è diretta a verificare la conformità degli atti a determinate norme e la loro rispondenza e proporzione a determinati fini.
A fronte di gravi irregolarità, l'organo di revisione deve trasmettere referto all'organo consiliare e contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità (art. 239, c. 1, lett. e) del Tuel).
L'organo di revisione deve verificare e segnalare al Consiglio le eventuali irregolarità derivanti da:
mancato rispetto del principio della competenza nella rilevazione degli...